Auto ai dipendenti: i bonus si sommano fino al 31 dicembre

Elena Mazzotta | 28/12/2016

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Auto aziendali fiscalmente agevolate se acquisite nuove entro il 31 dicembre prossimo. Dal 1° gennaio 2017, invece, continueranno ad esserlo solo:

  • le vetture esclusivamente strumentali, ossia quelle senza le quali l’attività non può essere esercitata (auto delle scuole guida, degli autonoleggi eccetera);
  • e vetture adibite a uso pubblico, come i taxi.

Il Ddl di bilancio 2017, riformula la disciplina dei superammortamenti contenuta nella legge di Stabilità 2016 ed esclude dal bonus i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lettere b) e b-bis), del comma 1, articolo 164, Tuir. Oltre alle autovetture, perciò, vengono lasciati fuori anche gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori. Pertanto, se non una vera e propria corsa all’acquisto, è ragionevole aspettarsi che molti contribuenti cercheranno – quanto meno – di ottimizzare le operazioni già avviate.

Nulla cambia invece per gli altri tipi di veicoli, come gli autocarri e i mezzi strumentali per natura (autotreni, trattori eccetera) che soddisfino il requisito dell’inerenza: saranno incentivati anche nel 2017.

La norma base del Tuir

La disciplina dettata alla lettera b), comma 1, dell’articolo 164 del Tuir prevede che le spese relative ai mezzi di trasporto a motore siano deducibili dal reddito d’impresa nella misura del 20% della parte del costo di acquisizione fiscalmente rilevante (cioè 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli e 2.065,83 euro per i ciclomotori), mentre l’eccedenza non è deducibile.

I superammortamenti

Nel caso si acquisiscano veicoli nuovi, in proprietà o in leasing, dal 15 ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016, il costo può essere incrementato del 40% a fini esclusivamente fiscali e allo scopo di dedurre più elevate quote di ammortamento e canoni di leasing. La maggiorazione va quantificata in via extracontabile e dedotta in dichiarazione dei redditi mediante una variazione in diminuzione.

Quando poi ci si riferisce ai veicoli indicati alla lettera b) appena citata, la legge di Stabilità 2016 (comma 92 dell’unico articolo) prevede che siano maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (si veda l’esempio).

Inoltre, la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione non è correlata alle valutazioni di bilancio ma ai valori “teorici” fiscali. Pertanto, per quanto riguarda gli ammortamenti, l’importo su cui calcolare la maggiorazione è quello consentito in base all’applicazione dei coefficienti di cui al Dm 31 dicembre 1988 (25% per le autovetture), ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa. Non rilevano invece quelli imputati a conto economico, neppure se per un ammontare inferiore. Analogamente, nel caso del leasing si deve fare riferimento alle regole stabilite dall’articolo 102, comma 7, del Tuir, a prescindere dalla durata contrattuale.

Nel caso dei veicoli di cui alla lettera b), comma 1, articolo 164 del Tuir, la norma prevede la deduzione dei canoni di locazione finanziaria «per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito» dal citato Dm 31 dicembre 1988. Inoltre, sempre in relazione alla maggiorazione, la stessa spetta solo sulla quota capitale dei canoni di leasing e non anche sulla quota di interessi.

Uso promiscuo ai dipendenti

Va ricordato che anche i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta permettono ancora di avvantaggiarsi della disciplina dei super ammortamenti, se acquisiti nuovi entro fine anno (sono disciplinati alla lettera b-bis) dello stesso comma 1 appena citato). Tali mezzi di trasporto, infatti, sono soggetti al regime della deducibilità parziale del 70% del costo di acquisizione (senza soglie massime fiscali di spesa) e – con la maggiorazione del 40% – permettono una deducibilità quasi integrale del cespite, complessivamente pari al 98% del costo sostenuto. Da evidenziare che in questo caso la durata fiscale del leasing è dimezzata (ex articolo 102, comma 7, Tuir).

Naturalmente l’uso promiscuo del bene genera un benefit tassabile in capo al dipendente, che però può essere annullato addebitando al lavoratore l’utilità concessa sulla base dei valori convenzionali di cui all’articolo 51, comma 4, del Tuir.

Naturalmente l’uso promiscuo del bene genera un benefit tassabile in capo al dipendente, che però può essere annullato addebitando al lavoratore l’utilità concessa sulla base dei valori convenzionali di cui all’articolo 51, comma 4, del Tuir.

28 NOVEMBRE 2016

TAG: Stefano Sirocchi, Lettera b, Fisco

Fonte il Sole 24Ore

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